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Il Modello Unico Società di Capitali è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi e dell'IVA.

Attesa la non coincidenza del termine di presentazione, non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata nè la dichiarazione modello 770 Ordinario nè la dichiarazione modello 770 Semplificato.

Occorre altresì tenere presente che, le società e gli enti tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA.

Si ricorda che, possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d'imposta dalla dichiarazione annuale.

Il modello UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

  • Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati alla lettera R;
  • Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello Unico.

Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata (redditi, IVA), scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Si ricorda che nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda, infine, che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

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